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E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento e' demandato agli Uffici autorizzati. I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento. L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

  • 1)il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;
  • 2)il personale avente funzioni direttive;
  • 3)i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;
  • 4)i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;
  • 5)i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;
  • 6)i lavoratori destinati ad aziende con non piu' di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non piu' di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale. La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sara' regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia, prescritto concorso pubblico. E' ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra. I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della zona.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 460/1991

    Questione infondata
    13 dicembre 1991

    Le norme sul collocamento sono dirette a tutelare interessi pubblici (occupazione, controllo della domanda e della offerta di lavoro) e ad attuare indirizzi di politica economica strettamente collegati al processo produttivo del paese, di cui sono elementi essenziali le forze del lavoro. Pertanto la disposizione dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui impone agli enti pubblici l'obbligo (di recente ribadito dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) di assumere i salariati per il tramite degli uffici di collocamento, non è ne' irrazionale, ne' crea disparità di trattamento tra ente pubblico e privati. E poiché gli enti pubblici, in particolare i Comuni, possono provvedere con altri mezzi previsti dall'ordinamento ad ovviare a situazioni contingibili ed urgenti e a situazioni di necessità, è pure da escludersi che il fatto che anche gli enti pubblici siano tenuti ad osservare le norme sul collocamento dia luogo a difficoltà per il buon andamento dell'amministrazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.) - Sulla ratio delle norme sul collocamento v. S. n. 248/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 11 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati · Art. 16 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 248/1986

    Questione infondata
    28 novembre 1986

    Va ribadito - anche alla luce delle modifiche legislative che il sistema di avviamento al lavoro ha subito negli anni successivi alle decisioni della Corte costituzionale in materia, modifiche intese, tra l'altro, a salvaguardare i livelli occupazionali già raggiunti (con l'istituzione di canali privilegiati di riavviamento al lavoro), ed a favorire l'occupazione giovanile che l'ingerenza pubblica nella fase di formazione del rapporto - pur comprimendo l'autonomia del datore di lavoro e dello stesso lavoratore in ordine alla scelta della controparte negoziale - trova (ancora) razionale fondamento, oltreché nella necessità di evitare l'esercizio della mediazione privata, anche nel rilevante interesse pubblico all'occupazione ed al controllo della domanda ed offerta di lavoro. È ben vero che l'ambito di applicabilità delle richieste nominative è andato progressivamente ampliandosi, fino al punto che l'art. 6 della recente legge n. 724 del 1980 ha concesso ai datori di lavoro che intendono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, la possibilità di fare contestualmente richiesta di lavoratori per metà numerica e per l'altra metà nominativa, senza alcun dovere di esporne i motivi; e che le esigenze determinate dall'impiego sempre più massiccio delle nuove tecnologie renderà certamente necessaria anche una più profonda e radicale riforma del collocamento, le cui scelte sono affidate più che mai alla discrezionalità del legislatore. Ma finché permangono crisi economica e necessità di direzione statale della politica economica a sostegno ed incremento dell'occupazione, sembra difficile instaurare un regime di piena libertà fondato sulla sola richiesta nominativa del lavoratore. Allo stato attuale, dunque, non sussistono violazioni degli artt. 2 e 4, comma primo (in relazione all'art. 3, comma primo), Cost., giacché lo strumento del collocamento pubblico consente l'attuazione di quella politica di piena occupazione cui l'art. 4 impegna lo Stato, e che, in applicazione del principio di uguaglianza, deve essere orientata ad un'equa ripartizione dell'(insufficiente) offerta di posti di lavoro: le conseguenti restrizioni dell'autonomia privata rispondono ad interessi pubblici e, come tali, sono ammissibili, entro limiti di ragionevolezza e sempreché non comportino totale soppressione o grave affievolimento del diritto di libertà dei singoli (in cui è compresa la scelta dell'attività lavorativa). (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5), e degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui si dispone che le assunzioni dei lavoratori avvengano per il tramite degli appositi uffici pubblici e attraverso richieste numeriche da parte del datore di lavoro (limitando la possibilità di richieste nominative solo ad alcuni casi particolari)). - S. nn. 53/1957 e 30/1958, che ritennero non costituzionalmente illegittimi (in riferimento agli stessi parametri) gli artt. 8, 13 e 27 della legge n. 264 del 1949.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 2 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 207/1976

    Questione infondata
    28 luglio 1976

    I rapporti di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici, intuitu personae, e per ciò appunto la legge consente in entrambi i casi l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo di ricorrere agli uffici di collocamento. Ma il carattere fiduciario dei rapporti non è di per sé sufficiente a determinare una piena parificazione, la quale potrebbe ammettersi unicamente nel caso di portierato al servizio della casa di abitazione d'una sola famiglia. Tanto basta ad escludere che la diversità del regime legislativo vigente per i domestici, quanto al divieto d'esercizio della mediazione, comporti violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. Ne' sussiste la prospettata violazione dell'art. 4 Cost., perché l'eventualità di dover corrispondere una somma per ottenere un posto di portiere non può, di per sé, integrare apprezzabile menomazione del diritto al lavoro, costituzionalmente rilevante.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 11 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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