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E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento e' demandato agli Uffici autorizzati. I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento. L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:
- 1)il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;
- 2)il personale avente funzioni direttive;
- 3)i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;
- 4)i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;
- 5)i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;
- 6)i lavoratori destinati ad aziende con non piu' di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non piu' di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale. La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sara' regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia, prescritto concorso pubblico. E' ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra. I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della zona.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003
