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L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e' esteso:
- a)ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e dei braccianti, anche se in via, sussidiaria esercitino un'attivita' agricola in proprio o siano retribuiti con compartecipazione sui prodotti. Per questa categoria di lavoratori l'indennita' di disoccupazione sara' erogata soltanto se i lavoratori stessi non abbiano raggiunto, nell'annata, un minimo di 180 giornate lavorative, comprese in esse quelle per attivita' esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti. La durata della corresponsione della indennita' di disoccupazione sara' uguale alla differenza fra il numero 220 e il numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate. Le modalita' relative, anche in ordine all'accertamento dello stato di disoccupazione, saranno stabilite nel regolamento di esecuzione;
- b)agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' di impiego; senza limite di retribuzione. Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie gia' comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali. L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera f) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 26 gennaio 1956
