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L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e' esteso:

  • a)ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e dei braccianti, anche se in via, sussidiaria esercitino un'attivita' agricola in proprio o siano retribuiti con compartecipazione sui prodotti. Per questa categoria di lavoratori l'indennita' di disoccupazione sara' erogata soltanto se i lavoratori stessi non abbiano raggiunto, nell'annata, un minimo di 180 giornate lavorative, comprese in esse quelle per attivita' esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti. La durata della corresponsione della indennita' di disoccupazione sara' uguale alla differenza fra il numero 220 e il numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate. Le modalita' relative, anche in ordine all'accertamento dello stato di disoccupazione, saranno stabilite nel regolamento di esecuzione;
  • b)agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' di impiego; senza limite di retribuzione. Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie gia' comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.5 L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera f) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 gennaio 1956, n. 23, convertito senza modificazioni dalla L. 24 marzo 1956, n. 265

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Il D.L. 21 gennaio 1956, n. 23, convertito senza modificazioni dalla L. 24 marzo 1956, n. 265 ha disposto (con l'art. 3) che "L'obbligo del versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 32, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le categorie di cui alla lettera, a) dello stesso articolo, decorre dall'anno 1956, ferma restando per detto anno la misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1324."

Testo in vigore dal 26 gennaio 1956 al 29 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 177/1975

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 1975

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui esclude gli operai delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità d'impiego, dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975. FR…

    Art. 32 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 30/2019

    Questione infondata
    28 febbraio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a ), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a ), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. Il rimettente ha espressamente argomentato che le questioni sollevate riguardano l'impossibilità di riconoscere ai ricorrenti l'indennità di disoccupazione agricola, che discende dal meccanismo di computo della durata previsto dalla disposizione censurata. La verifica della fondatezza di tale assunto attiene, più propriamente, al merito delle questioni.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 32 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati · Art. 1 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 194/2017

    Questione infondata
    14 luglio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza e ambiguità del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Contrariamente a quanto eccepito, dal passaggio conclusivo e dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione risulta con sufficiente chiarezza che il rimettente mira a una pronuncia, di tipo manipolativo, che estenda ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo il trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 32 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 26 gennaio 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 gennaio 1956, n. 23, convertito senza modificazioni dalla L. 24 marzo 1956, n. 265

    Il D.L. 21 gennaio 1956, n. 23, convertito senza modificazioni dalla L. 24 marzo 1956, n. 265 ha disposto (con l'art. 3) che "L'obbligo del versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 32, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le categorie di cui alla lettera, a) dello stesso articolo, decorre dall'anno 1956, ferma restando per detto anno la misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1324."

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art32 · fonte del testo