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Agli aventi diritto all'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e' concesso, per il periodo di godimento di tale indennita', un assegno integrativo di L. 200 per ogni giornata di corresponsione della indennita' stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177. E' concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di L. 60 per ciascun figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennita' giornaliera di cui al terzo comma del succitato art. 19. L'assegno di L. 60 spetta anche alla moglie per il marito che non abbia fonti di reddito e non percepisca altri sussidi, nonche' ai genitori a carico, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni sugli assegni familiari. Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennita' di caro - pane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093. Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennita' giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennita' stessa.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 6 novembre 1968

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art35 · fonte del testo