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E' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attivita' del Fondo ha la durata di quattro anni. Il "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2. Ai fini della presente legge si intendono:
- a)per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione;
- b)per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' del "Fondo", di cui al primo comma del presente articolo, e' riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, e' destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sara' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183. Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera b) del precedente terzo comma sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nella misura del 35 per cento alle restanti aree territoriali. Le predette percentuali potranno essere modificate dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13. Le agevolazioni finanziarie previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma del successivo articolo 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali del costo globale preventivo del progetto: 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale 60 per cento per i progetti di ristrutturazione fino a 2 miliardi, 50 per cento per tutti gli altri progetti di ristrutturazione e 40 per cento per i progetti di riconversione. Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente primo comma, con il contributo di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto. Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma secondo, punto c). Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche per la quota di progetti destinati alla creazione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attivita' produttive delle imprese, nonche' a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese. Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge, fermo restando ogni altro adempimento previsto, sono tenute a comunicare al CIPI i programmi complessivi delle proprie attivita' imprenditoriali, indicando in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entita' finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilita', con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonche' delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attivita' decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresi' essere comunicati alla presidenza della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13. Le imprese predette non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che non rientrino tra quelli previsti dalla lettera b) del precedente terzo comma, si applicano, in quanto compatibili con il disposto del precedente ottavo comma a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui al precedente primo comma, i meccanismi di agevolazione di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Le imprese di cui al precedente decimo comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo articolo 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai fini di quanto previsto dai precedenti decimo, undicesimo e dodicesimo comma sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo. Il limite dimensionale relativo al capitale sociale di cui al precedente decimo comma e' aggiornato al 30 aprile di ogni anno con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il "Fondo" e' alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati. Le disponibilita' del "Fondo" affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegate. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'.
Testo in vigore dal 7 settembre 1977 al 2 aprile 1979
