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Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' ai singoli pescatori residenti nei territori suddetti, i quali esercitano la pesca direttamente su scafi di loro proprieta', possono essere concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di remi e altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti. I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato. La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere per la concessione dei contributi e' determinata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non organizzate in cooperative.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
