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Le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia di esercizio, di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge saranno sottoposte a revisione entro un triennio dalla loro decorrenza allo scopo di determinare in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio l'importo definitivo delle sovvenzioni stesse da corrispondere per tutta la residua durata della concessione anche se prorogata ai sensi dell'art. 9. Il Ministro per i trasporti e' pero' autorizzato a disporre con provvedimento motivato che tali sovvenzioni siano sottoposte ad ulteriore revisione allo scadere di un triennio successivo alla revisione come sopra disposta. Viene revocato il beneficio dell'adeguamento delle sovvenzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 ed e' dichiarata, senz'altro, la decadenza della concessione, per il concessionario che non abbia attuato i provvedimenti di potenziamento tecnico ed economico approvati in base all'art. 3 nel termine di tempo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della presente legge, salva la facolta' al Ministro per i trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10, di concedere una proroga per la durata non superiore ad un anno al termine anzidetto, qualora ricorrano, a suo giudizio, motivi di comprovata forza maggiore. In caso di decadenza della concessione si applicano gli articoli 14 e 15 della presente legge.

Testo in vigore dal 25 settembre 1952 al 4 gennaio 1972

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