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[1]La concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico pel trasporto di persone e di cose e' accordata con decreto Reale sentita la Regia commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con il R. decreto 17 gennaio 1926, e sotto l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.

[2]Qualora la linea cada in tutto o nella maggior parte del suo percorso entro l'abitato e sia destinata al servizio prevalentemente urbano, sara' sentito il Comune interessato.

Testo in vigore dal 9 luglio 1927 al 14 settembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110~art1 · fonte del testo