Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1927 al 7 gennaio 1931. Leggi il testo vigente →

[1]Per la concessione degli ascensori in servizio pubblico valgono le norme della presente legge.

[2]Non potra' essere pero' accordata la sovvenzione governativa di cui al precedente art. 3, a meno che si tratti di ascensori facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extra urbane, nel quale caso si applica ad essi l'art. 5 di cui sopra.

Testo in vigore dal 9 luglio 1927 al 7 gennaio 1931

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110~art12 · fonte del testo