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[1]La concessione delle funivie potra' avere la durata fino ad anni venticinque a datare dall'apertura della linea all'esercizio: e su domanda del concessionario, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, potra' essere prorogata di altri dieci anni senza correspettivo di alcun sussidio, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici ed alle condizioni che verranno da questo stabilite.

[2]Per il primo decennio di esercizio potra' essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo, giusta l'art. 49 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Testo in vigore dal 9 luglio 1927 al 7 gennaio 1931

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110~art4 · fonte del testo