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[1]Per la concessione di funivie, che facciano parte integrante e sieno impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extra urbane sono applicabili, nei riguardi della durata della concessione e della misura della sovvenzione, le disposizioni, rispettivamente per le ferrovie o tramvie extra urbane, contenute nel testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni. In tal caso il limite stabilito dalle leggi per il sussidio chilometrico puo' essere aumentato esclusivamente di quanto occorre in dipendenza della spesa di impianto della funivia.

[2]Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia o della tramvia non e' da computarsi quella della funivia.

[3]Agli effetti della emissione dei certificati d'avanzamento, dovranno considerarsi a parte i lavori concernenti la funivia, ragguagliandone la percentuale al costo totale previsto per la medesima.

Testo in vigore dal 9 luglio 1927 al 7 gennaio 1931

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110~art5 · fonte del testo