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La Cassa e' autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

  • a)riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;
  • b)effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari. Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente. La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile. Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane. E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane. Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana sara' fissato anno per anno dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. ((In tale fido massimo non e' compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso, potra' superare l'importo complessivo di lire 3 milioni. In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa e' fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima)).

Testo in vigore dal 21 novembre 1964 al 1 dicembre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 21 novembre 1964. 98 parole aggiunte.

… sara' fissato anno per anno dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. aggiunto: In tale fido massimo non e' compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso, potra' superare l'importo complessivo di lire 3 milioni. In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa e' fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art34 · fonte del testo