Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1957 al 21 novembre 1964. Leggi il testo vigente →

La Cassa e' autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

  • a)riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;
  • b)effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari. Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente. La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile. ((Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane)). E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane. Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana sara' fissato anno per anno dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 21 novembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 febbraio 1957. 2 parole tolte, 42 parole aggiunte.

… relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile. tolto: Le aggiunto: Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai tolto: due aggiunto: cinque anni, qualunque sia latolto: , durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane. E' fatto divieto alla Cassa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art34 · fonte del testo