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Per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.050 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno negli esercizi successivi, fino a raggiungere l'importo di lire 1.750 milioni con l'esercizio finanziario 1964-65. 5d Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, puo' corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite complessivo di lire 2.500 milioni annui da iscriversi negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi di cui al secondo comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimeranno il loro motivato avviso, sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compilera' il piano annuale di ripartizione della somma di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle Isole e delle localita' dichiarate economicamente depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi occorrera' tener conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte del Ministero dell'interno, dell'Amministrazione delle attivita' assistenziali italiane ed internazionali e di altri Enti assistenziali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1965, n. 874

5d

La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 7 maggio 1968

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