Art. 35 — Libri di testo per le scuole elementari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1962 al 20 settembre 1964. Leggi il testo vigente →
Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e' stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 20 settembre 1964
