È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell'art. 5, l. 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro congiunti in caso di morte), laddove non contemplano per le pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'I.R.PE.F., riconosciuta invece per le pensioni di guerra, in quanto analoghe questioni sono già state dichiarate non fondate o manifestamente infondate, e non sono stati introdotti profili ed argomentazioni nuovi o comunque tali da indurre a mutare il precedente avviso. - S. nn. 151/1981, 387/1989, 431/1996; O. nn. 276/1986, 390/1997. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 5 Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale