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I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.

Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 12 giugno 1965

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 461/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell'art. 5, l. 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro congiunti in caso di morte), laddove non contemplano per le pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'I.R.PE.F., riconosciuta invece per le pensioni di guerra, in quanto analoghe questioni sono già state dichiarate non fondate o manifestamente infondate, e non sono stati introdotti profili ed argomentazioni nuovi o comunque tali da indurre a mutare il precedente avviso. - S. nn. 151/1981, 387/1989, 431/1996; O. nn. 276/1986, 390/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 5 Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 276/1986

    Questione infondata
    19 dicembre 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell'art. 5 della l. 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte), nella parte in cui non estendono alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF riconosciuta per le pensioni di guerra, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.: trattandosi, in sostanza dell'identica questione già dichiarata non fondata - sia pur con riguardo al solo art. 34 del d.P.R. 601 cit. e in riferimento all'art. 3 Cost. per la non ravvisata omogeneità delle situazioni comparate. - S. n. 151/1981; O. nn. 199/1981, 184/1982, 307 e 366/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 52 cost. · Art. 5 Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;474~art5 · fonte del testo