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Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria. Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennita' giornaliera e' corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1957 al 19 dicembre 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1504~art1 · fonte del testo