Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta un'indennita' giornaliera di lire 500, maggiorata per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria. Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennita' giornaliera di lire 500, la maggiorazione di cui al primo comma e' concessa per i figli di eta' non superiore al 14° anno. Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, compete un'indennita' giornaliera di lire 250. La maggiorazione di cui al primo comma e' corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di eta' qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino scuole universitarie. Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta per l'importo di lire 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 novembre 1957, n.1126

1

La L. 9 novembre 1957, n.1126 ha disposto (con l'art. 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1957.

L. 14 novembre 1963, n.1540

2

La L. 14 novembre 1963, n.1540 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1963.

L. 12 marzo 1968, n.234

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1968

La L. 12 marzo 1968, n.234 nel modificare la L. 14 novembre 1963, n.1540 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "L'indennita' giornaliera e post-sanatoriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonche' lo speciale assegno per le feste natalizie di cui all'articolo 3 della stessa legge, sono aumentati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1968."

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1963 al 12 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 marzo 1968, n.234

    La L. 12 marzo 1968, n.234 nel modificare la L. 14 novembre 1963, n.1540 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "L'indennita' giornaliera e post-sanatoriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonche' lo speciale assegno per le feste natalizie di cui all'articolo 3 della stessa legge, sono aumentati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1968."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1504~art1 · fonte del testo