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Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta un'indennita' giornaliera di lire 500, maggiorata per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria. Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennita' giornaliera di lire 500, la maggiorazione di cui al primo comma e' concessa per i figli di eta' non superiore al 14° anno. Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, compete un'indennita' giornaliera di lire 250. La maggiorazione di cui al primo comma e' corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di eta' qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino scuole universitarie. Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta per l'importo di lire 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime. 1 2 3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 novembre 1957, n.1126
1La L. 9 novembre 1957, n.1126 ha disposto (con l'art. 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1957.
L. 14 novembre 1963, n.1540
2La L. 14 novembre 1963, n.1540 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1963.
L. 12 marzo 1968, n.234
3con decorrenza dal 1 gennaio 1968
La L. 12 marzo 1968, n.234 nel modificare la L. 14 novembre 1963, n.1540 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "L'indennita' giornaliera e post-sanatoriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonche' lo speciale assegno per le feste natalizie di cui all'articolo 3 della stessa legge, sono aumentati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1968."
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
