Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1963 al 12 aprile 1968. Leggi il testo vigente →

((Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta un'indennita' giornaliera di lire 500, maggiorata per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria. Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennita' giornaliera di lire 500, la maggiorazione di cui al primo comma e' concessa per i figli di eta' non superiore al 14° anno. Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, compete un'indennita' giornaliera di lire 250. La maggiorazione di cui al primo comma e' corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di eta' qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino scuole universitarie. Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta per l'importo di lire 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime)). 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 novembre 1957, n.1126

1

La L. 9 novembre 1957, n.1126 ha disposto (con l'art. 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1957.

L. 14 novembre 1963, n.1540

2

La L. 14 novembre 1963, n.1540 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1963.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1963 al 12 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1963

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1957 al 14 dicembre 1963. 28 parole tolte, 138 parole aggiunte.

Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o tolto: ambulatoriamente aggiunto: ambulatorialmente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta tolto: una indennita' giornaliera, di lire 300. L'indennita' e' maggiorata, aggiunto: un'indennita' giornaliera di lire 500, maggiorata per i familiari di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari tolto: del settore dell'industria. Durante il periodo di aggiunto: spettanti ai lavoratori dell'industria. Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennita' giornaliera di lire 500, la maggiorazione di cui al primo comma e' concessa per i figli di eta' non superiore al 14° anno. Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di curatolto: , se aggiunto: o ambulatorialmente, compete un'indennita' giornaliera di lire 250. La maggiorazione di cui al primo comma e' corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di eta' qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino scuole universitarie. Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennita' tolto: giornaliera aggiunto: di cui al primo comma e' corrisposta per l'importo di lire tolto: 150 aggiunto: 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire tolto: 150, aggiunto: 250 unitamente alle maggiorazioni tolto: indicate nel comma precedente, alla aggiunto: di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 novembre 1963, n.1540

    La L. 14 novembre 1963, n.1540 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1963.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1504~art1 · fonte del testo