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((Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornaliera, di lire 300. L'indennita' e' maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria. Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennita' giornaliera e' corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 novembre 1957, n.1126
1La L. 9 novembre 1957, n.1126 ha disposto (con l'art. 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1957.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1957 al 14 dicembre 1963
