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Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sara' composta:

  • a)di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;
  • b)di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;
  • c)di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Testo in vigore dal 26 marzo 1955 al 14 dicembre 1956

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 268/1998

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 - nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 -, nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per l'esame delle domande dirette ad accertare la sussistenza delle situazioni, di perseguitato politico antifascista o per motivi razziali, che danno titolo alla concessione di un assegno vitalizio di benemerenza, faccia parte, accanto ai rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, anche un rappresentante dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, ente rappresentativo degli ebrei in Italia, di cui tutela gli interessi generali. Rispecchiando la composizione della commissione l'esigenza - avvertita dal legislatore e soddisfatta inserendo in essa componenti rappresentativi di quanti hanno subito le persecuzioni - di acquisire il contributo della diretta conoscenza delle vicende persecutorie, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento l'omesso inserimento nella commissione di una rappresentanza dei perseguitati razziali, perché apporti, analogamente a quanto avviene per i perseguitati politici, il particolare contributo di esperienza e conoscenza delle specifiche situazioni lesive dei perseguitati razziali, per i quali sono differenti le cause e le finalità degli atti lesivi che danno titolo all'indennizzo, mancando ogni collegamento con l'attività politica contro il fascismo, mentre assume rilievo l'appartenenza alla minoranza ebraica (e del resto il legislatore, in analogo contesto normativo - istituzione di una commissione per la concessione di un assegno vitalizio a favore degli ex detenuti nei campi di sterminio nazisti: art. 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791 - ha previsto, accanto ai rappresentanti delle associazioni dei deportati politici e dei perseguitati politici antifascisti, anche un rappresentante dell'Unione delle Comunità israelitiche, oggi Unione delle Comunità ebraiche italiane). red.: S. Evangelista

    Art. 8 Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti · Art. 4 Aggiunte, e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti · Art. 4 Integrazioni e modifiche alla legislazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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