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((Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sara' composta:
- a)di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;
- b)di un magistrato della Corte dei conti;
- c)di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;
- d)di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. La composizione della Commissione e' integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro. Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra. Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e di almeno quattro membri, dei quali il magistrato della Corte dei conti, il rappresentante del Ministero del tesoro e uno dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame)).
Testo in vigore dal 14 dicembre 1956 al 31 maggio 1967
