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Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonche' ai loro familiari in caso di morte, e' riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo. Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualita' di incaricato dal 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono valutati in ragioni di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento. Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento. Sono anche riscattabili a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari. Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo e' liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennita' per una volta tanto, in luogo di pensione, secondo le norme vigenti, purche' l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo. L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia piu' favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di studio. All'insegnante incaricato, riassunto in servizio statale, al quale gia' in precedenza sia stata liquidata l'indennita' per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70. L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non puo' essere inferiore a quello precedentemente goduto. Il personale insegnante di cui al primo comma e' assoggettato; dal 1 ottobre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo la iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia. Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7. Il personale di cui al presente articolo, ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidita' e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 3 novembre 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 104/1975

    Questione infondata
    7 maggio 1975

    Qualora l'ordinanza di rimessione prospetti la questione di legittimità costituzionale relativamente ad una norma che si assuma contenuta nella disposizione di legge impugnata, e la Corte, procedendo alla interpretazione sistematica del sistema legislativo, rilevi che quella norma è invece contenuta in altra disposizione, la questione va dichiarata non fondata. (Nella specie il giudice a quo aveva impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 8 ultimo comma della legge 28 luglio 1961, n. 831, (provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati agli studi e degli ispettorati centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica) assumendo che detto articolo escludesse per il personale in esso indicato la corresponsione della indennità di anzianità; la Corte invece ha ritenuto che detta esclusione fosse prevista dall'art. 18, parte prima, in relazione all'art. 9, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 8 Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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