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((I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera che verra' corredata dai competenti uffici dei necessari documenti)). Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del contributo, di cui all'art. 2 e del concorso nel pagamento degli interessi dei mutui di cui all'art. 5, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale vi provvede con le modalita' previste dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del contributo alle finalita' che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 2 il capo dell'ispettorato provvede all'approvazione del progetto ed al collaudo. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in caso di necessita', e' autorizzato ad avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione ai sensi e per le finalita' previste dal n. 2 dell'art. 20 del decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1947, n. 214.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 6 aprile 1955
