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I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera che verra' corredata dai competenti uffici dei necessari documenti. Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del contributo, di cui all'art. 2 e del concorso nel pagamento degli interessi dei mutui di cui all'art. 5, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale vi provvede con le modalita' previste dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del contributo alle finalita' che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 2 il capo dell'ispettorato provvede all'approvazione del progetto ed al collaudo. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in caso di necessita', e' autorizzato ad avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione ai sensi e per le finalita' previste dal n. 2 dell'art. 20 del decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1947, n. 214. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1955, n. 161
4La L. 24 marzo 1955, n. 161 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, integrato ai sensi dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, il termine per la presentazione delle domande all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per fruire delle provvidenze contemplate nel precedente art. 1, e' stabilito in giorni novanta dalla data di pubblicazione della presente legge".
Testo in vigore dal 6 aprile 1955 al 22 dicembre 2008
