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Il contributo sara' concesso per le spese occorrenti:
- a)alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua, e nonche' ai lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;
- b)al ripristino della sistemazione per la coltivabilita' dei terreni compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati;
- c)al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazione e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonche' degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'azienda;
- d)all'acquisto di sementi;
- e)alla ricostituzione ((del patrimonio zootecnico nonche')) delle scorte vive e morte distrutte; 4
- f)all'indennizzo ai 50 per cento del valore dei frutti pendenti ((delle colture preminenti della zona)). 4 Detti contributi saranno commisurati all'80 per cento della effettiva spesa, per le piccole aziende, al 65 per cento per le medie e al 50 per cento per le grandi aziende. Per la classificazione delle aziende trovano applicazione i criteri previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31. Le cooperative che, tenuto conto del numero dei soci e dell'ammontare del patrimonio sociale sono assimilabili alle piccole aziende, godranno degli stessi contributi concessi a queste ultime. Ai coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano assorbiti o a causa di erosione delle acque o perche' sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile, o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sara' corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni. ((Detto indennizzo sara' corrisposto anche ai piccoli proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte)). 4 La liquidazione dell'indennizzo e' subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma a scopi produttivi in agricoltura.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1955, n. 161
4La L. 24 marzo 1955, n. 161 ha disposto (con l'art. 1) che le provvidenze previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificato dall'art. 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581, e dall'art. 10 dalla legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in favore delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954, con le modalita' indicate nelle stesse leggi e con le suindicate modificazioni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1955 al 22 dicembre 2008
