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Il contributo sara' concesso per le spese occorrenti:
- a)alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua, e nonche' ai lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;
- b)al ripristino della sistemazione per la coltivabilita' dei terreni;
- c)al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazione e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonche' degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'azienda;
- d)all'acquisto di sementi;
- e)alla ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), il contributo non puo' eccedere il limite del 67 per cento, del 52 per cento e del 40 per cento della spesa rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende. Per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) il contributo e' del 40 per cento e spetta soltanto alle piccole aziende. Per la classificazione delle aziende trovano applicazione i criteri previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31. Le cooperative che, tenuto conto del numero dei soci e dell'ammontare del patrimonio sociale sono assimilabili alle piccole aziende, godranno degli stessi contributi concessi a queste ultime. Ai coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano assorbiti o a causa di erosione delle acque ((o perche' sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile)), sara' corrisposto un indennizzo fino al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni. La liquidazione dell'indennizzo e' subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma a scopi produttivi in agricoltura.
Testo in vigore dal 29 giugno 1952 al 30 dicembre 1953
