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L'entita' del danno subito da ciascuna impresa o la necessita' del trasferimento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dal precedente articolo 12 e' accertata dal prefetto della Provincia, sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964
