Art. 9
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Per le agevolazioni fiscali e previdenziali in favore della popolazione colpita dalla frana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 72, 73 e 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per i territori individuati dalle delibere del CIPE del 27 marzo 1980.
Testo in vigore dal 7 maggio 1983 al 2 marzo 1986
