Provvidenze per l'industria cantieristica navale
Art. 3 — Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali
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Sono escluse dal contributo di cui all'articolo 1:
- a)le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale, lagunare e le navi da diporto;
- b)i galleggianti e le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade eccettuati i rimorchiatori muniti di apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV e le draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
- c)le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate, eccettuati i rimorchiatori di cui alla lettera b);
- d)le navi costruite per conto dello Stato.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976
