Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 3 — Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

Sono escluse dal contributo di cui all'articolo 1:

  • a)le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale, lagunare e le navi da diporto;
  • b)i galleggianti e le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade eccettuati i rimorchiatori muniti di apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV e le draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
  • c)le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate, eccettuati i rimorchiatori di cui alla lettera b);
  • d)le navi costruite per conto dello Stato. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1975, n. 720

2

La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art3 · fonte su Normattiva