Art. 3 — Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
Sono escluse dal contributo di cui all'articolo 1:
- a)le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale, lagunare e le navi da diporto;
- b)i galleggianti e le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade eccettuati i rimorchiatori muniti di apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV e le draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
- c)le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate, eccettuati i rimorchiatori di cui alla lettera b);
- d)le navi costruite per conto dello Stato. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1975, n. 720
2La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978
