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Uno degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con l'attestazione di conformita' all'altro esemplare appostavi dal cancelliere, e' trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio. Il secondo esemplare e' raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del tribunale, e la sua visione e' consentita a chiunque ne faccia richiesta. ((Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto puo' chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formate istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento. Analoga richiesta puo' essere presentata, purche' in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. Il presidente del tribunale, accertata la regolarita' dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimita' o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco. Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco e' depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente e' punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione piu' grave. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo e' dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157)).
Testo in vigore dal 30 luglio 1973 al 18 novembre 1995
