La previsione di un termine perentorio, sia per l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore protestato sia per la presentazione dell'istanza di cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti cambiari, non e` affatto irragionevole, ma costituisce un presupposto essenziale per un corretto espletamento della procedura di pubblicazione dei protesti e della relativa cancellazione. La possibilita`, riconosciuta sia ai pubblici ufficiali, che abbiano levato il protesto, e sia alle aziende di credito, di chiedere la cancellazione dall'elenco del nome del debitore protestato - prescindendo dal rispetto del termine di cinque giorni e dall'avvenuto pagamento del titolo protestato - e` finalizzata a rimuovere eventuali errori del pubblico ufficiale o dell'azienda di credito e, comunque, ad evitare che un protesto illegittimo venga pubblicato con evidente danno del debitore protestato. Non sussiste, pertanto, la lamentata disparita` di trattamento tra i debitori protestati, in relazione alla possibilita` di rispettare, o non, i termini, essendo diverse le situazioni disciplinate, caratterizzate, l'una, dall'interesse del debitore protestato e, l'altra, dall'interesse dell'ordinamento alla legalita` e alla certezza dell'atto di protesto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma quarto -recte: comma terzo - della legge 12 febbraio 1955 n. 77, aggiunto dalla legge 12 febbraio 1973 n. 349, in riferimento all'art. 3 Cost.).
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