Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

Art. 4 — Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

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Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2000, n. 388

1

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 37) che per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui al presente articolo 4, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2004

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