Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1965 al 30 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →
L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente articolo 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le, finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti. Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.
Testo in vigore dal 22 luglio 1965 al 30 ottobre 1993
