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Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita. ((Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo e` di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta)).

Testo in vigore dal 29 luglio 2009 al 1 aprile 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 2003 al 29 luglio 2009. 23 parole aggiunte.

… la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita. aggiunto: Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo e` di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;825~art2 · fonte del testo