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((Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori)). Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1993 al 26 novembre 2003
