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L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi. Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - e' autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.2 Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali come dall'allegata tabella A.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485
2Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che la somma di lire 2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1969, numero 153 e' elevata a lire 3.078,4 miliardi.
Testo in vigore dal 2 luglio 1972 al 4 marzo 1974
