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L'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e' sostituito dal seguente: "Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta. "Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, sempreche' convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuta a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito. "Se l'importo dell'assegno alimentare e' inferiore alla quota complementare predetta, questa sara' corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare. "Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento. "Il regolamento stesso stabilira' il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime".

Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 7 aprile 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 83/1983

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1983

    Contrasta col principio di uguaglianza l'attribuzione alle dipendenti statali delle "quote complementari di carovita per la prole minorenne", per periodi di tempo inferiori alla durata della disoccupazione dal marito. Pertanto va dicharata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della L. 11 aprile 1950, n. 130, "Miglioramenti economici ai dipendenti statali", come modificato dall'art. 8 della L. 8 aprile 1952, n. 212, "Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali", a norma del quale era demandato ad un regolamento di stabilire il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime alla dipendente statale coniugata).

    Art. 4 Miglioramenti economici ai dipendenti statali · Art. 8 Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

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  • Sentenza n. 614/1987

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1987

    L'esclusione del diritto della moglie lavoratrice a percepire - in alternativa al marito lavoratore ed alle medesime condizioni - gli emolumenti retributivi familiari, si collega ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneita` della donna al mantenimento della famiglia, concezione in contrasto con il principio di parita` dei coniugi, al quale anche il legislatore si e` uniformato, pienamente equiparando - ai fini dei predetti emolumenti - la donna lavoratrice o pensionata al marito lavoratore o pensionato (art. 9, L. n. 903 del 1977); pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 37 Cost. - l'(abrogato) art. 4, comma quarto, L. 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall'art. 8, L. 8 aprile 1952, n. 212, nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore). - cfr. S. n. 105/1980 e n. 83/1983.

    Art. 4 Miglioramenti economici ai dipendenti statali · Art. 8 Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art8 · fonte del testo