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L'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e' sostituito dal seguente: "Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta. "Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, sempreche' convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuta a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito. "Se l'importo dell'assegno alimentare e' inferiore alla quota complementare predetta, questa sara' corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare. "Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento. "Il regolamento stesso stabilira' il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime".8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
8La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1988. N. 365 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1988, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attivita' lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari."
Testo in vigore dal 7 aprile 1988 al 1 gennaio 2007
