Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 1 — Soggetti e misure della tassa di ancoraggio
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Le navi nazionali e le estere equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono soggette ai pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta nella seguente misura:
- a)lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una stazza netta, non superiore a 200 tonnellate;
- b)lire 15 se hanno una, stazza netta superiore a 200 e non a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una, stazza netta superiore a 350 tonnellate navigano esclusivamente fra i porti dello Stato;
- c)lire 80 se hanno, una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero. La tassa di cui alla lettera a) e' valevole per un'anno, quelle di cui alle lettere b) e c) per trenta giorni. Le navi possono abbonarsi alla tassa, di ancoraggio per il periodo di un anno nei casi di cui alle lettere b) e c) pagando rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta. Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno dell'approdo.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009
