Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 1 — Soggetti e misure della tassa di ancoraggio

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Le navi nazionali e le estere equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono soggette ai pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta nella seguente misura:

  • a)lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una stazza netta, non superiore a 200 tonnellate;
  • b)lire 15 se hanno una, stazza netta superiore a 200 e non a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una, stazza netta superiore a 350 tonnellate navigano esclusivamente fra i porti dello Stato;
  • c)lire 80 se hanno, una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero. La tassa di cui alla lettera a) e' valevole per un'anno, quelle di cui alle lettere b) e c) per trenta giorni. Le navi possono abbonarsi alla tassa, di ancoraggio per il periodo di un anno nei casi di cui alle lettere b) e c) pagando rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta. Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno dell'approdo.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art1 · fonte del testo