Art. 14 — Tassa d'ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti
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Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1, o di quella ridotta di cui all'articolo 2, quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio. Lo sbarco dei prodotti della, pesca, che non abbiano subito trasformazione non 6 considerato operazione di commercio.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013
