Art. 5 — Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica
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Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facolta' di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato. Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta, qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera. L'esercizio della facolta' di cui al primo comma e' indipendente da quanto dovuto in base all'articolo 2 per le merci imbarcate o sbarcate.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013
