Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 7 — Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori

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I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtu' di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validita' annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici. I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente. La forza in cavalli delle macchine motrici e' desunta dai documenti di bordo.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art7 · fonte del testo