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Le attivita', di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:
- 1)prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;
- 2)prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusivita';
- 3)ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;
- 4)coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto. La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorita' assoluta: essa e' riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi. La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta' e puo' essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) e' obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).
Testo in vigore dal 3 agosto 1967 al 29 dicembre 1996
