((Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso. Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio. Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso)).

Testo vigente dal 18 agosto 1967

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 3 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire tolto: 200 aggiunto: dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso. Il canone annuo e' aumentato a lire tolto: 400 aggiunto: venti per il primo biennio di proroga e a lire tolto: 600 aggiunto: trenta per il secondo biennio. Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogatoaggiunto: . In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art10 · fonte del testo