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Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire 200 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso. Il canone annuo e' aumentato a lire 400 per il primo biennio di proroga e a lire 600 per il secondo biennio. Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967
