Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. Leggi il testo vigente →

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire 200 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso. Il canone annuo e' aumentato a lire 400 per il primo biennio di proroga e a lire 600 per il secondo biennio. Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art10 · fonte del testo