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I titolari delle concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 15, debbono farne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area delle concessioni nei limiti di cui al precedente art. 15. Nel caso di omessa comunicazione nel termine indicato nel precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari delle concessioni, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art17 · fonte del testo