Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Art. 2 — COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9

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((Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o societa' aventi sede sociale in Italia e alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiane alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata. Il permesso e' rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto e' approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare. In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi)).

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 25 luglio 1970

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 61 parole tolte, 132 parole aggiunte.

Il permesso di ricerca e' aggiunto: esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini tolto: italiani o a aggiunto: o enti italiani o societa' aventi sede sociale in Italiatolto: , che aggiunto: e alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiane alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguatatolto: ,aggiunto: . Il permesso e' rilasciato con decreto del Ministro per l'industria tolto: e per il commercio previa determinazione ed approvazione del programma di lavoroaggiunto: , il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi tolto: di cui al successivo art. 41aggiunto: . Con lo stesso decreto e' approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare. In caso di concorso di tolto: due o piu' domande di permessi di ricerca verra', accordata preferenza al richiedente con programma di piu' sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entita' delle perforazioni ed alle aggiunto: domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione aggiunto: di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del tolto: comma precedente aggiunto: quarto comma, quelle presentate nelle more tolto: della istruttoria aggiunto: dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tolto: sei aggiunto: tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel tolto: bollettino aggiunto: Bollettino ufficiale degli idrocarburi tolto: di cui al successivo art. 43.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art2 · fonte del testo