Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Art. 2 — COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9

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Il permesso di ricerca e' accordato ai richiedenti cittadini italiani o a societa' aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al successivo art. 41. In caso di concorso di due o piu' domande di permessi di ricerca verra', accordata preferenza al richiedente con programma di piu' sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entita' delle perforazioni ed alle garanzie offerte per l'esecuzione. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel bollettino ufficiale degli idrocarburi di cui al successivo art. 43.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

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